Percorsi Di Istruzione

I percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale ed artistica.

I percorsi di istruzione di secondo livello si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti professionali, per gli istituti tecnici e per i licei artistici, come definiti dai regolamenti adottati rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

Si riferiscono ai risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo le modalità previste dai suddetti regolamenti, secondo i criteri di seguito riportati.

I percorsi di istruzione di secondo livello sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati.

I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:

  1. Primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente;
  2. Secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente;
  3. Terzo periodo, didattico finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente.

I periodi didattici di cui ai punti a, b, c, si riferiscono alle conoscenze, abilità e competenze previste rispettivamente per il primo biennio, il secondo biennio e l’ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali e hanno rispettivamente un orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai suddetti ordinamenti con riferimento all’area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.

I percorsi di istruzione artistica sono realizzati con riferimento alle conoscenze, abilità e competenze previste dai corrispondenti ordinamenti del liceo artistico secondo i periodi didattici di cui all’art. 4, comma 3 del REGOLAMENTO, l’orario complessivo di cui all’art.4, comma 5 e i criteri generali di cui all’art. 4, comma 9.

La frequenza del primo periodo didattico del secondo livello consente l’acquisizione dei saperi e delle competenza previste dai curricula relativi al primo biennio degli istituti di istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica, utile anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei giovani adulti (16-18 anni), finalizzato all’assolvimento del diritto-dovere di ui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

L’adattamento dei percorsi di secondo livello ai piani di studio di cui ai DDPPRR 87, 88 e 89/2010,
come previsto dall’art. 11, comma 10 del REGOLAMENTO risponde ai seguenti criteri:

  • Riduzione al 70% delle ore del primo biennio, del secondo biennio e dell’ultimo anno, con arrotondamento del risultato ottenuto ad un numero divisibile per 33 al fine di ottenere una quota oraria settimanale utilizzabile per la formazione delle cattedre;
  • La riduzione al 70% del monte ore del curriculo non comporta la riduzione al 70% di tutte le discipline in quanto, nei corsi serali, “Scienze motorie e sportive” non è disciplina curricolare e, pertanto, si rendono possibili arrotondamenti al valore superiore pressoché per tutte le discipline o comunque per quelle che presentano una maggiore esigenza di spazio orario per il consolidamento delle competenze;
  • Compensazioni orarie tra il secondo biennio e l’ultimo anno (l’ultimo anno presenta di norma un numero di ore del 50% rispetto al secondo biennio e, nel caso di quote orarie settimanali di due ore, non consente una riduzione di senso); in particolare, tali compensazioni sono necessarie negli indirizzi con notevole frammentazione disciplinare;
  • Mantenimento dello stesso quadro orario per attività e insegnamenti generali comuni degli istituti tecnici settore Economico e settore Tecnologico, come previsto dal riordino
  • Minori riduzioni per le discipline presenti in un unico anno del primo o del secondo biennio per non compromettere la qualità formativa della disciplina;
  • Nell’Istruzione tecnica, settore Economico, e nell’Istruzione professionale, settore Servizi, indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” sono state riunite in unica disciplina “Scienze integrate (Fisica)” e “Scienze integrate (Chimica)” per assicurare un insegnamento unitario senza frammentazioni disciplinari e, nei professionali, un indispensabile numero di ore ai tre laboratori di servizi enogastronomici;
  • Mancata riduzione per le discipline presenti in un unico anno con due ore settimanali; (esempio: ind. “Servizi socio-sanitari” disciplina “Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche” “Educazione musicale”)
  • Necessità di mantenere uniti gli insegnamenti di storia e filosofia nell’ultimo anno dei Licei artistici per non assegnare a una delle due discipline una sola ora settimanale;
  • Inserimento nei Licei artistici della disciplina “Storia dell’arte” tra le discipline di indirizzo pur essendo comune a tutti gli indirizzi.

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.

Nei limiti del contingente di organico assegnato annualmente alle scuole, tale quota è determinata, in base all’orario complessivo delle  lezioni del primo periodo didattico e del complesso del secondo e del terzo periodo didattico, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del monte ore previsto dal quadro orario. Per i percorsi di Liceo artistico tale quota non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo previsto nel primo periodo didattico, al 30% nel secondo periodo didattico e al 20% nel terzo periodo didattico, fermo restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei tre periodi didattici e che non possono essere soppresse le discipline previste nel terzo periodo didattico nei piani di studio.

L’utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale. Al fine di assicurare lo svolgimento dei corsi di cui al citato art. 4, comma 1, lettera b), in particolare, l’avvio del primo e del secondo periodo didattico, anche per i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, per gli indirizzi di studio coerenti con le specifiche esigenze delle diverse realtà territoriali, è possibile derogare dal numero minimo di alunni definito con l’annuale decreto interministeriale di cui all’art. 9 del REGOLAMENTO, purché si adottino assetti didattico - organizzativi che consentano di rientrare nei limiti di spesa previsti, con una più razionale utilizzazione delle risorse umane mediante:

  • L'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi della stessa tipologia di istituzione scolastica: tecnica o professionale o artistica per le discipline comuni: “Lingua e letteratura italiana”,
  • “Lingua inglese”, “Storia”, “Matematica” per il primo, secondo e terzo periodo didattico e altre
    eventuali discipline comuni;
  • L'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell’istruzione tecnica per “Diritto ed economia”, “Scienze integrate (Fisica)”, “Scienze integrate (Chimica)”, “Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica”, “Tecnologie informatiche” per il primo periodo didattico;
  • L'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell’istruzione professionale per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio;
  • L'aggregazione di studenti di indirizzi diversi di liceo artistico per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio, del secondo biennio e dell’ultimo anno;
  • L'aggregazione di studenti della stessa tipologia di istituzione scolastica: tecnica o professionale o artistica, di diversi indirizzi, articolazioni e opzioni per unità di apprendimento comuni alle discipline dei diversi indirizzi, articolazioni e opzioni.
  • L’adozione dei suddetti assetti didattico – organizzativi, che non deve comportare esuberi di personale, si realizza senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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